Venerdì, 15 September 2017 07:25

Il periodo di prova

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Ecco tutto quello che c’è da sapere sul periodo di prova

Ai sensi dell’art. 2096 cod. civ., prima che l’assunzione di un dipendente divenga effettiva, datore e prestatore di lavoro possono pattuire un periodo di prova. da considerarsi comunque un elemento accidentale del contratto di lavoro stesso.

 Pur essendo da considerare come elemento accidentale del contratto di lavoro, il periodo di prova ha una duplice utilità: da un lato consente al datore di lavoro di verificare l’adeguatezza o meno, in termini di qualità e competenze, del lavoratore; dall’altro permette al prestatore di lavoro di valutare la rispondenza tra mansione da svolgere e proprie aspettative.

L’ASSUNZIONE IN PROVA È OBBLIGATORIA?

Come accennavamo poco sopra, in quanto elemento accidentale di un contratto di lavoro, l’assunzione in prova (o periodo di prova) non è obbligatoria. Di fondamentale importanza è che, se prevista, essa venga pattuita per iscritto e in un momento precedente, o al limite contestuale, a quello dell’assunzione.

La mancanza della forma scritta e l’eventuale stipula del periodo di prova in un momento successivo a quello dell’assunzione comportano la nullità dell’istituto dell’assunzione in prova. Di conseguenza, l’assunzione viene a considerarsi a titolo definitivo sin dal momento iniziale.

DURATA

Sebbene la durata del periodo di prova sia stabilita di volta in volta dal CCNL di riferimento, di norma essa non può essere comunque superiore a 6 mesi. La durata semestrale va quindi intesa come limite massimo.

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Qualora un datore di lavoro abbia assunto in prova un dipendente, la regola generale vuole che abbia la facoltà di licenziarlo in qualsiasi momento, senza per di più avere alcun obbligo di motivazione circa le ragioni del licenziamento. Tale regola non ha validità nel momento in cui, alla stipula dell’assunzione in prova, ne sia stata stabilità una durata minima. La comunicazione del licenziamento richiede sempre e comunque la forma scritta.

Con riferimento alle dimissioni, il prestatore di lavoro può procedere alla rassegnazione delle stesse in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso e/o motivazione. Perché le dimissioni siano effettive, è necessaria la loro convalida o recandosi ad un Centro per l’impiego o attraverso la procedura telematica.

Per una consulenza in materia di contratti di lavoro:

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